Altre procedure: liquidazione coatta amministrativa; diritto della cassa previdenza agenti; compagnia di assicurazione; rispetto della separazione dei patrimoni.

Corte di Cassazione, sez. I civ., 8 gennaio 2015, n. 4627 (dep. 6 marzo 2015). Presidente: CECCHERINI; Relatore: NAZZICONE.

"Presupposto di fatto del diritto della cassa di previdenza degli agenti verso la compagnia assicuratrice in liquidazione coatta amministrativa all'immediata restituzione del patimonio separato di sua titolarità, è che il prescritto regime di separazione dei patrimoni sia stato effettivamente rispettato, mentre ove tle presupposto, per qualsiasi causa, non ricorra, l'investitore è titolare esclusivamente di un diritto di credito nei confronti del depositario, destinato a concorrere con gli altri crediti vantati dai terzi nei confronti di quest'ultimo" (Principio di diritto).