Altre procedure: accordo di ristrutturazione dei debiti; natura; conseguenze; responsabilità imprenditore.
Corte di Appello di Firenze, decr. 7 aprile 2016.
L’accordo di ristrutturazione dei debito non dà luogo a una procedura concorsuale, poiché produce effetti solo sul piano negoziale; l'accordo peraltro è privo sia del provvedimento di apertura cui facciano seguito progressivi adempimenti giudiziali e sia della nomina di organi di gestione o di controllo dell’impresa, che resta sotto l’ esclusiva responsabilità del debitore; d'altra parte gli effetti dell’accordo non incidono sui rapporti pendenti e non coinvolgono la massa dei creditori ma solo i creditori aderenti, con la sola eccezione della introduzione di un termine generale di moratoria: siccome l’accordo deve consentire il pagamento integrale dei creditori estranei entro un certo termine, la legge inibisce momentaneamente le azioni cautelari ed esecutive, sospende il decorso delle prescrizioni ed evita le decadenze che si sarebbero verificate nel frattempo. (Redazione) (Riproduzione riservata).